Art. 19.
(Diritti sociali e trattamento fiscale e previdenziale).

      1. Alle persone legate da un patto civile di solidarietà da almeno un anno si estendono, nell'erogazione di servizi, sovvenzioni e contributi, nella concessione di esoneri lavorativi, nelle graduatorie pubbliche, nel trattamento fiscale, nell'assistenza sociale, economica e sanitaria e nella tutela abitativa, i diritti, le prestazioni, le agevolazioni e le facoltà derivanti dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare o collegate allo stato di coniuge.
      2. Le parti stipulanti non possono essere discriminate nell'accesso al lavoro, pubblico o privato, o nel rapporto di lavoro in ragione della propria condizione giuridica.
      3. La parte stipulante un patto civile di solidarietà ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte dell'altra parte e a tutti gli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, anche autonomo, previsti dalla legge o dai contratti di lavoro collettivi o individuali, alle stesse condizioni dei coniugi.
      4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine o a corpi assimilati.

 

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